salta al contenuto

Iscrizioni a ruolo

Contributo unificato spese atti giudiziari

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio nel processo civile, amministrativo e tributario. Nel processo penale è dovuto solo per l’esercizio dell’azione civile ed in caso di accoglimento di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Questa forma di pagamento semplifica in maniera determinante la tassazione degli atti giudiziari perché di fatto elimina le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.

Come si paga

Il pagamento del contributo unificato deve essere effettuato in via telematica. All'atto dell'iscrizione a ruolo l'istante deve pagare il contributo dovuto negli importi previsti dall'art. 13 T.U. in materia di giustizia D.Lgs. del 30/05/2002 n. 115 (vedi Tabella contributo unificato)

Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente e altra procedura indicata all'art. 10 Testo Unico. 

Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Anche la norma che prevede l'esenzione della procedura deve risultare sull'atto introduttivo.

La parte che per prima si costituisce, che deposita il ricorso introduttivo, deve anticipare i diritti e le indennità di trasferta e le spese di spedizione ( per la notificazione a richiesta dell'ufficio) per la somma di € 27,00 con pagamento telematico, eccetto che nei processi in totale esenzione. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del testo unico in materia di spese di giustizia e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al tasso legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo Dal 1° gennaio 2012 la parte attrice quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a proceder al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

  • Sezione civile

    Ufficio competente: Affari civili contenziosi

    E' sempre ammissibile l’iscrizione a ruolo della causa in via telematica dell'atto di appello, del provvedimento impugnato, dell'iscrizione a ruolo e di ogni altro atto e documento facente parte del procedimento. Non è previsto il deposito della copia di cortesia. La nota di iscrizione a ruolo deve essere compilata sul modello minsiteriale, completa dei dati anagrafici, del codice fiscale delle parti e dell'oggetto, corredato con il codice identificativo della causa. A tutto ciò deve essere allegata la ricevuta di versamento, anche telematica, del contributo unificato e dei 27 € di anticipazione delle spese di notifica per i procedimenti soggetti a tale imposta. Il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusione dell’atto introduttivo.

    Dal 1° gennaio 2012 il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

    Dal 1° gennaio 2012 la parte appellante quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

     

    Indicazioni Obbligatorie

    Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax ai sensi dell’art. 170 quarto comma del codice di procedura civile (modificato dall’art. 51 del D. Lgs. N. 112/2008 convertito L. N.133/2008) il contributo unificato è aumentato della metà. Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

    Controllo in ordine al pagamento

    Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento. Verifica anche la corrispondenza dell’importo risultante dallo scaglione di valore della causa al versamento effettuato; verifica infine quando viene presentata una domanda che determina una modifica di valore del processo.

  • Volontaria Giurisdizione

    Ufficio competente: Volontaria giurisdizione

    E' sempre ammissibile l’iscrizione a ruolo della causa in via telematica dell'atto di appello, del provvedimento impugnato, dell'iscrizione a ruolo e di ogni altro atto e documento facente parte del procedimento. Non è previsto il deposito della copia di cortesia. La nota di iscrizione a ruolo deve essere compilata sul modello minsiteriale, completa dei dati anagrafici, del codice fiscale delle parti e dell'oggetto, corredato con il codice identificativo della causa. A tutto ciò deve essere allegata la ricevuta di versamento, anche telematica, del contributo unificato e dei 27 € di anticipazione delle spese di notifica per i procedimenti soggetti a tale imposta. Il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusione dell’atto introduttivo.

    Dal 1° gennaio 2012 il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

    Dal 1° gennaio 2012 la parte appellante quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

     

    Indicazioni Obbligatorie

    Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax ai sensi dell’art. 170 quarto comma del codice di procedura civile (modificato dall’art. 51 del D. Lgs. N. 112/2008 convertito L. N.133/2008) il contributo unificato è aumentato della metà. Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

    Controllo in ordine al pagamento

    Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento. Verifica anche la corrispondenza dell’importo risultante dallo scaglione di valore della causa al versamento effettuato; verifica infine quando viene presentata una domanda che determina una modifica di valore del processo.

  • Sezione lavoro e previdenza

    Ufficio competente: Sezione lavoro e previdenza

    E' sempre ammissibile l’iscrizione a ruolo della causa in via telematica dell'atto di appello, del provvedimento impugnato, dell'iscrizione a ruolo e di ogni altro atto e documento facente parte del procedimento. Non è previsto il deposito della copia di cortesia. La nota di iscrizione a ruolo deve essere compilata sul modello minsiteriale, completa dei dati anagrafici, del codice fiscale delle parti e dell'oggetto, corredato con il codice identificativo della causa. Il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusione dell’atto introduttivo.

    Dal 1° gennaio 2012 il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

    Dal 1° gennaio 2012 la parte appellante quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

     

    Indicazioni Obbligatorie

    Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax ai sensi dell’art. 170 quarto comma del codice di procedura civile (modificato dall’art. 51 del D. Lgs. N. 112/2008 convertito L. N.133/2008) il contributo unificato è aumentato della metà. Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

    Controllo in ordine al pagamento

    Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento. Verifica anche la corrispondenza dell’importo risultante dallo scaglione di valore della causa al versamento effettuato; verifica infine quando viene presentata una domanda che determina una modifica di valore del processo.

  • Sezione specializzata agraria

    Ufficio competente: Sezione agraria

    E' sempre ammissibile l’iscrizione a ruolo della causa in via telematica dell'atto di appello, del provvedimento impugnato, dell'iscrizione a ruolo e di ogni altro atto e documento facente parte del procedimento. Non è previsto il deposito della copia di cortesia. La nota di iscrizione a ruolo deve essere compilata sul modello ministeriale, completa dei dati anagrafici, del codice fiscale delle parti e dell'oggetto, corredato con il codice identificativo della causa.  Il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusione dell’atto introduttivo.

    Dal 1° gennaio 2012 il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

    Dal 1° gennaio 2012 la parte appellante quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

     

    Controllo in ordine al pagamento

    Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda.

  • Sezione minorenni

    Ufficio competente: Sezione minori

    E' sempre ammissibile l’iscrizione a ruolo della causa in via telematica dell'atto di appello, del provvedimento impugnato, dell'iscrizione a ruolo e di ogni altro atto e documento facente parte del procedimento. Non è previsto il deposito della copia di cortesia. La nota di iscrizione a ruolo deve essere compilata sul modello minsiteriale, completa dei dati anagrafici, del codice fiscale delle parti e dell'oggetto, corredato con il codice identificativo della causa. A tutto ciò deve essere allegata la ricevuta di versamento, anche telematica, del contributo unificato e dei 27 € di anticipazione delle spese di notifica per i procedimenti soggetti a tale imposta. Il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusione dell’atto introduttivo.

    Dal 1° gennaio 2012 il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

    Dal 1° gennaio 2012 la parte appellante quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

     

    Controllo in ordine al pagamento

    Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda.

  • Massimario in materia di servizi di cancelleria e spese di giustizia