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Patrocinio a spese dello Stato

La materia è disciplinata dagli articoli 74 e seguenti, Decreto Presidente della repubblica D.P.R. 30 maggio 2002 n°115.

È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontari giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. (art. 74)

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01.-. Se l’interessato convive con il coniuge od altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante. (art. 76)

L’interessato che si trova nelle condizioni può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

L'istanza, in carta semplice, è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 78).