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Pagamento delle sanzioni pecuniarie straniere

Riconoscimento decisione straniera di condanna a sanzioni pecuniarie

Il decreto legislativo 15/2/2016 n. 37 prevede il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell’Unione europea.
Ciò comporta che l’autorità estera che ha emesso la decisione che applica una sanzione pecuniaria nei confronti di un cittadino italiano residente in Italia può chiedere allo Stato italiano di procedere al recupero della somma.
Il decreto legislativo opera anche per le violazioni al Codice della strada (art. 10).
La competenza è della Corte di appello del luogo di residenza o stabile dimora del debitore ovvero dove la società ha la sede legale.
Si informa che questa Corte, ricevuta la richiesta dall’autorità estera emittente e verificati i presupposti, provvede ad inviare al trasgressore un invito contenente gli estremi del provvedimento e le modalità di pagamento nel termine di 8 giorni dalla notifica.
Decorso il termine è avviato il procedimento davanti alla Corte con fissazione di udienza e nomina di un difensore per il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie al fine dell’esecuzione in Italia.
Avverso la decisione della Corte di appello è ammesso ricorso in Cassazione.
In caso di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, la Corte pronuncia ordinanza di non luogo a provvedere.
Si fa presente che il trasgressore può effettuare in ogni momento il versamento dell’importo richiesto a favore dell’autorità estera e deve documentare l’avvenuto pagamento inoltrando a questa Corte prova del bonifico al seguente indirizzo via mail: ufficio.riscossioni.ca.bolzano@giustizia.it 
 
In caso contrario, divenuta irrevocabile la pronuncia di riconoscimento della Corte di appello, gli atti sono trasmessi alla Procura generale per l’esecuzione in Italia della decisione per il recupero coattivo della sanzione pecuniaria.
 
Le somme riscosse a seguito dell’esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano.
E’ ordinata immediatamente la cessazione dell’esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie qualora intervenga il pagamento e l’autorità estera informi lo Stato procedente della decisione con cui revoca la precedente richiesta, salvo il recupero delle spese di giustizia.
Per ogni informazione è possibile contattare il seguente numero telefonico: 0471-226449.